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Normativa Europea FGas: tutte le novità sul decreto

Normativa Europea FGas: tutte le novità sul decreto
Il Decreto F-Gas (DPR 146/2018) regolamenta l’uso di gas fluorurati che vengono venduti e impiegati in Italia. Questo Decreto va ad abrogare sia il Regolamento UE 842/2006, che il DPR 43/2012.

 

Obiettivo del Decreto FGas

Il Decreto FGas si pone come obiettivo ambizioso quello di ridurre il riscaldamento terrestre e lo fa riducendo le emissioni di gas ad effetto serra (appunto i Gas Fluorurati o F-gas).
 
Grazie a questo intervento si prospetta una diminuzione dell’effetto serra dell’80% circa.

Cosa sono i Gas Fluorurati

I gas fluorurati (SF6, HFC, PFC) sono sostanze create in laboratorio che non riducono lo strato di ozono ma che sono comunque pericolose per quanto riguarda il surriscaldamento della terra.

Si tratta in sostanza di gas ad effetto serra che vengono impiegati in vari settori, tra cui quello della refrigerazione.
 

Decreto F-Gas: quali imprese interessa?


Gli F-Gas sono impiegati nel campo della refrigerazione e condizionamento in generale, ma anche nel condizionamento di veicoli; I gas fluorurati sono utilizzati anche nei solventi, nei sistemi antincendio, nei Cicli Rankine (per la produzione di energia elettrica) e nei commutatori elettrici.
 
Il Decreto F-Gas interessa:
  • le aziende che operano nell’ambito dell’installazione/smantellamento e riparazione di condizionatori, refrigeratori e pompe di calore fisse.
  • le persone fisiche che installano/smantellano, riparano e recuperano dispositivi fissi che contengono gas Fluorurati atti alla refrigerazione e al condizionamento dell’aria/pompe di calore, ma anche celle frigorifere montate sugli autocarri/rimorchi frigoriferi
  • le aziende/persone fisiche che recuperano gli FGas, sui veicoli a motore, provenienti da impianti di condizionamento.
  • aziende che rivendono F-Gas e i loro contenitori non sigillati in maniera ermetica.


Decreto FGas: strategia di intervento


La Normativa Europea FGas prevede la seguente strategia di intervento:
1- Ridurre in maniera graduale la vendita di Gas Fluorurati.
2- Monitorare gli impianti e recuperare il gas usato per evitare l’emissione di F-Gas.
3- Limitare l’impiego di FGas per la manutenzione degli impianti già operativi e nei nuovi impianti.
 
Per raggiungere i suddetti obiettivi, il Regolamento F-Gas chiede agli Stati facenti parte della Comunità Europea di gestire la formazione e la certificazione delle persone fisiche coinvolte e di raccogliere dati riguardanti le emissioni, gli interventi e le vendite.

Comunicazione dei dati sugli interventi e sulle vendite


Per comunicare i dati riguardanti vendite ed interventi è necessario essere iscritti al Registro Telematico Nazionale, accessibile tramite SPID o firma digitale.
 
La Banca dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature contenenti F-Gas è attiva dal 23 settembre 2019.
 
La comunicazione deve essere effettuata online entro 30 giorni dall’installazione/smantellamento, dalla prima manutenzione/controllo degli apparecchi.

Normativa Europea Fgas: sanzioni

In base al decreto Legge 26/2013, si impone il pagamento fino a 10.000 euro di multa per chi non si iscrive al registro e fino a 100.000 in caso di personale non certificato.
 

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